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D.Lvo 10/08/2007 n. 1639. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema in esercizio i gestori dell'infrastruttura o le imprese ferroviarie depositano un fascicolo con la descrizione del progetto presso l'Agenzia. Questa esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, decide circa la necessità di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi del presente decreto. Tale autorizzazione è necessaria ogni qualvolta il livello di sicurezza globale del sottosistema interessato può risentirne. 10. Per il sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale, qualora si renda necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio, l'Agenzia decide in quale misura le STI debbano essere applicate e lo comunica al Ministero dei trasporti, che notifica la decisione alla Commissione e agli altri Stati membri. 11. Se l'Agenzia, anche su segnalazione del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, constata che un sottosistema in esercizio munito della dichiarazione CE di verifica, corredata della documentazione tecnica, non soddisfa interamente le disposizioni del presente decreto e in particolare i requisiti essenziali, può richiedere l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico dell'ente appaltante, informandone il Ministero dei trasporti. 12. Il Ministero dei trasporti informa senza ritardo la Commissione europea delle richieste di verifica supplementare di cui al comma precedente, esponendone i motivi. 13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario transeuropeo nazionale, un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua destinazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che può variare fra 15.000 euro e 100.000 euro. 14. Qualora risulti, anche su indicazione dell'Agenzia, di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un ente appaltante o di un fabbricante, che una STI non soddisfi completamente i requisiti essenziali, il Ministero dei trasporti richiede alla Commissione l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 17 delle direttive. Art. 7. Organismi notificati 1. Gli organismi che intendono essere notificati in uno o più settori dell'interoperabilità, ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'allegato VII. Gli organismi, in particolare, devono dimostrare la qualificazione dei laboratori di cui intendono avvalersi e dei quali devono garantire la piena idoneità e rispondenza ai requisiti. 2. La domanda per il riconoscimento ai fini della notifica è presentata secondo lo schema di cui all'allegato VIII. 3. Ai fini del riconoscimento dell'organismo, il Ministero dei trasporti provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VII. Per tale verifica è preventivamente condotta l'analisi della documentazione prevista dall'allegato VIII; qualora la stessa risulti completa e conforme è disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui l'organismo dichiara di avvalersi. 4. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII, nonchè l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva inoltre accerta l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, che devono operare in conformità alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025, e successive modificazioni. 5. I laboratori dei quali l'organismo dichiara di avvalersi dispongono di personale, attrezzature e competenze in conformità alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni, nonchè, per le prove in campo ferroviario rientranti nei settori di cui all'allegato IX, dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche indicate nell'allegato X. 6. Per i laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili sono definite, previa approvazione del gestore dell'infrastruttura, dall'organismo notificato che ha dichiarato di avvalersi degli stessi, le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tale caso l'organismo notificato dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro. 7. Il grado di approfondimento della verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'organismo in conformità alle norme applicabili della serie UNI CEI EN 45000, e successive modificazioni, relative alle organizzazioni preposte alle attività di certificazione e ispezione. 8. L'esito della verifica è motivatamente comunicato al richiedente entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda, fermo restando che i termini di cui sopra si intendono interrotti in caso di richieste di inte- grazione. 9. In caso di esito positivo della verifica di cui al presente articolo, il provvedimento autorizzatorio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 10. l Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di cui all'articolo 5 e della procedura di verifica di cui all'articolo 6, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza. Art. 8 - Rinnovo 1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed è rinnovato a richiesta dell'organismo notificato interessato. 2. Ai fini del rinnovo, l'organismo notificato deve presentare, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformità all'articolo 7. 3. La domanda di rinnovo segue l'iter previsto per il primo riconoscimento, concludendosi con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego motivato in caso di esito negativo. Art. 9 - Attività di vigilanza 1. Il Ministero dei trasporti vigila sulle attività degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi o dei componenti, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate. A tale fine gli organismi notificati comunicano ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori oltre ogni altra utile informazione richiesta circa le attività svolte. 2. Il Ministero dei trasporti dispone, con periodicità almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza presso gli organismi notificati al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte. Art. 10 - Sospensione e revoca 1. Il riconoscimento è sospeso, con apposito provvedimento, per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarità da parte dell'organismo notificato nell'attività di valutazione o verifica ovvero qualora dall'attività di vigilanza emerga il venire meno dei requisiti prescritti. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze. 3. Il riconoscimento è revocato, con apposito provvedimento, nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera, con le modalità e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. 4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca adottati, sono comunicati all'organismo notificato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 5. Nel caso in cui l'organismo notificato, del quale è accertato il mancato soddisfacimento di uno o più requisiti, sia stato notificato da un altro Stato membro, il Ministero dei trasporti ne informa la Commissione europea. Art. 11 - Disposizioni finanziarie 1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996 n. 52 e dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005 n. 11, le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento degli organismi notificati di cui all'articolo 7 sono a carico degli organismi, non pubblici, stessi. Le spese relative ai successivi controlli, al rinnovo di cui all'articolo 8, nonchè alle attività di vigilanza sugli organismi notificati di cui all'articolo 9, sono a carico di tutti gli organismi medesimi, non pubblici, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi e degli oneri relativi alle prestazioni ed ai controlli. 2. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ed aggiornate ogni due anni, le tariffe per le attività di cui al comma 1, le modalità di versamento di tali proventi all'entrata del bilancio dello Stato e di successiva riassegnazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, le modalità di erogazione dei compensi dovuti ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della citata legge 6 febbraio 1996 n. 52. Art. 12 - Registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile 1. I gestori dell'infrastruttura provvedono ad aggiornare ed a pubblicare annualmente i registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile, indicanti, per ciascun sottosistema o parte del sottosistema interessato, le caratteristiche principali e la loro concordanza con le caratteristiche delle STI applicabili. I registri devono essere messi a disposizione delle amministrazioni interessate e dell'Agenzia. 2. Il Ministero dei trasporti trasmette copia dei registri agli Stati membri interessati e all'ERA e ne garantisce la disponibilità ai soggetti professionali che operano nel settore. Art. 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile 1. L'Agenzia assicura che quando è autorizzata la messa in servizio di materiale rotabile, a ciascun veicolo venga attribuito un codice di identificazione alfanumerico. 2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare in un registro di immatricolazione nazionale istituito presso la medesima Agenzia che soddisfa i seguenti criteri: a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 4; b) è accessibile alle autorità preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi comunitari di cui alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè, per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolazione comunitari di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, all'ERA, alle imprese ferroviarie e ai gestori delle infrastrutture. 3. Nel caso di materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in un paese terzo, tali veicoli possono essere accettati anche se identificati in base a un sistema di codifica diverso. Per tali veicoli, se vengono messi in servizio in Italia, i dati corrispondenti a quelli elencati al comma 4, lettere c), d) ed e), devono essere rintracciabili tramite il registro. 4. Le specifiche comuni del registro sono adottate secondo procedure definite a livello comunitario. Il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) estremi della dichiarazione CE di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata; b) estremi del registro del materiale rotabile di cui all'articolo 12; c) generalità del proprietario del veicolo o del soggetto che lo acquisisce in leasing; d) eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo; e) dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione del veicolo. Art. 14 - Realizzazione di infrastrutture 1. Al fine di assicurare puntuale attuazione alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ed alla direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, così come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in considerazione dell'esigenza di garantire l'interoperabilità nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie transeuropee nazionali ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, è costituita una direzione generale, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita, presso il Ministero delle infrastrutture, come risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Il Ministro delle infrastrutture provvede, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della direzione generale, utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale già esistenti nell'ambito del Ministero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari, il predetto Ministero è articolato in direzioni generali che costituiscono le strutture di primo livello e provvede alla soppressione di posti di funzione effettivamente coperti in misura finanziariamente corrispondente. Lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture di cui al presente articolo nonchè i successivi schemi di regolamento di organizzazione sono trasmessi al Parlamento, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenuti, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. |
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